Il Regio Decreto-legge 31/2026 è già stato pubblicato, ma gran parte delle novità in materia di incapacità temporanea non si applica ancora. Le modifiche agli articoli 144.4, 169.1.a), 171, 172 e 173.1 della Legge Generale sulla Sicurezza Sociale, secondo la sua quarta disposizione finale, «producirán efectos el día primero del segundo mes siguiente al de la publicación» [produrranno effetti il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione]. Con la pubblicazione del 21 ottobre, tale data corrisponde al 1 dicembre 2026.
Fino a tale data resta in vigore la formulazione precedente. Per uno studio di consulenza che elabora le buste paga, la differenza non è puramente teorica.
1. Due nuove situazioni speciali (art. 169.1.a)
La formulazione che entra in vigore il 1 dicembre ordina le situazioni speciali in un elenco numerato e ne aggiunge due:
- Menopausa: «Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología.» [Quelle in cui possa trovarsi la donna in caso di patologia limitante dovuta a disturbo menopausale secondario appositamente codificato, fintanto che riceva assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Pubblico e sia impossibilitata al lavoro in conseguenza di tale patologia.]
- Violenza di genere: «Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones.» [Quelle in cui possa trovarsi la donna in conseguenza di lesioni causate dall'uomo che sia o sia stato suo coniuge o che sia o sia stato a lei legato da una relazione affettiva analoga, anche senza convivenza, fintanto che riceva assistenza sanitaria e sia impossibilitata al lavoro in conseguenza di tali lesioni.]
Per la seconda, la legge richiede una documentazione specifica prima della chiusura della malattia, e aggiunge: «En dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación.» [In tali documenti dovrà figurare in modo espresso il nesso di causalità tra la lesione che ha dato luogo alla situazione speciale di incapacità temporanea e l'atto di violenza che determina la condanna, la protezione o l'avvio delle indagini.]
2. Nessun periodo minimo di contribuzione (art. 172)
Dal 1 dicembre: «En las situaciones especiales previstas en el artículo 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª no se exigirán periodos mínimos de cotización.» [Nelle situazioni speciali previste dall'articolo 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª non saranno richiesti periodi minimi di contribuzione.] La gravidanza dalla settimana 39 (la 2.ª) mantiene i periodi previsti dall'articolo 178.1.
3. Qual è l'importo spettante (art. 171)
Nelle situazioni 1.ª, 2.ª, 4.ª e 5.ª, «la prestación consistirá en un subsidio de cuantía equivalente a la del subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes, si bien se abonará en los términos previstos en el artículo 173.1.» [la prestazione consisterà in un'indennità di importo equivalente a quello dell'indennità di incapacità temporanea per eventi comuni, sebbene sarà corrisposta secondo i termini previsti dall'articolo 173.1.]
4. La modifica che incide di più sulla busta paga: il giorno dell'assenza (art. 173.1)
Oggi, con la formulazione ancora vigente, nei congedi speciali per mestruazione invalidante secondaria e per donazione di organi l'indennità viene erogata dall'ente gestore o collaboratore «desde el mismo día de baja» [dallo stesso giorno di inizio dell'assenza].
Dal 1 dicembre la regola è unica per tutte le situazioni speciali: «En las situaciones especiales de incapacidad temporal previstas en el artículo 169.1.a), el subsidio se abonará, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.» [Nelle situazioni speciali di incapacità temporanea previste dall'articolo 169.1.a), l'indennità sarà corrisposta, a carico dell'ente gestore o collaboratore che copre l'incapacità temporanea per eventi comuni, dal giorno successivo a quello dell'assenza dal lavoro, restando a carico del datore di lavoro l'intera retribuzione corrispondente al giorno dell'assenza.]
Confrontando le due formulazioni, in queste due situazioni il giorno di inizio dell'assenza diventa retribuzione a carico dell'azienda. È opportuno rivedere la parametrizzazione delle buste paga prima di dicembre.
5. La contribuzione prosegue (art. 144.4)
L'obbligo di contribuzione permane durante l'incapacità temporanea, ora con un rinvio generale: «incluidas las situaciones especiales contenidas en la letra a) del artículo 169.1» [comprese le situazioni speciali contenute nella lettera a) dell'articolo 169.1].
6. Una questione transitoria da monitorare
La prima disposizione transitoria stabilisce che tali modifiche «serán aplicables a los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de su entrada en vigor» [saranno applicabili ai periodi di incapacità temporanea iniziati a partire dalla sua entrata in vigore]. La norma è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma i suoi effetti su questi articoli decorrono dal 1 dicembre. Per i periodi iniziati tra le due date, è prudente documentare la data di inizio di ciascuna assenza e attenersi ai criteri che saranno pubblicati dall'ente gestore.
Lista di controllo per lo studio di consulenza
- Data di inizio di ciascuna assenza, registrata e corredata dal relativo certificato medico.
- Codifica medica della situazione speciale (individuata dal medico).
- Documentazione della violenza di genere prima della chiusura della malattia, con l'indicazione espressa del nesso di causalità.
- Busta paga: giorno di inizio dell'assenza a carico dell'azienda in tutte le situazioni speciali dal 1 dicembre.
- Periodo di carenza: non è richiesto nelle situazioni 1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª; è invece richiesto nella 2.ª.
Domande frequenti
Da quando si applicano i nuovi congedi speciali per menopausa e violenza di genere?
Dal 1 dicembre 2026: la quarta disposizione finale del Regio Decreto-legge 31/2026 ne fissa gli effetti a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.
È richiesto un periodo minimo di contribuzione?
No nelle situazioni 1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª dell'articolo 169.1.a). Per la gravidanza dalla settimana 39 (2.ª) sono richiesti i periodi di cui all'articolo 178.1.
Chi paga il giorno di inizio dell'assenza nelle situazioni speciali?
Dal 1 dicembre 2026, l'azienda corrisponde l'intera retribuzione del giorno di inizio dell'assenza e l'ente gestore o collaboratore eroga l'indennità a partire dal giorno successivo (art. 173.1 LGSS).
Si continua a versare la contribuzione durante questi congedi?
Sì. L'articolo 144.4 mantiene l'obbligo di contribuzione durante l'incapacità temporanea, comprese le situazioni speciali di cui alla lettera a) dell'articolo 169.1.
Fonti ufficiali
| Norma | Disposizione | Riferimento | Testo consultato |
|---|---|---|---|
| Regio Decreto Legislativo 8/2015, Legge Generale sulla Sicurezza Sociale | artt. 144, 169, 171, 172 e 173 | BOE-A-2015-11724 | Testo consolidato BOE: formulazione con effetto 1-dic-2026 e formulazione precedente, scaricato il 27-oct-2026 |
| Regio Decreto-legge 31/2026 | quarta disposizione finale e prima disposizione transitoria | BOE-A-2026-21872 | Pubblicazione originale, scaricato il 27-oct-2026 |
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