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Nuovi congedi speciali dal 1 dicembre 2026: menopausa, violenza di genere e chi paga il giorno dell'assenza

Il Regio Decreto-legge 31/2026 aggiunge due situazioni speciali di incapacità temporanea (artt. 169, 171, 172 e 173 LGSS) con effetto dal 1-dic-2026. Cosa cambia per buste paga e studi di consulenza.

Illustrazione editoriale: un calendario con un giorno segnato, uno scudo con un cuore, una croce sanitaria e una pila di monete, su sfondo blu.
Risposta rapida: Il Regio Decreto-legge 31/2026 aggiunge due situazioni speciali di incapacità temporanea (artt. 169, 171, 172 e 173 LGSS) con effetto dal 1-dic-2026. Cosa cambia per buste paga e studi di consulenza.

Il Regio Decreto-legge 31/2026 è già stato pubblicato, ma gran parte delle novità in materia di incapacità temporanea non si applica ancora. Le modifiche agli articoli 144.4, 169.1.a), 171, 172 e 173.1 della Legge Generale sulla Sicurezza Sociale, secondo la sua quarta disposizione finale, «producirán efectos el día primero del segundo mes siguiente al de la publicación» [produrranno effetti il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione]. Con la pubblicazione del 21 ottobre, tale data corrisponde al 1 dicembre 2026.

Fino a tale data resta in vigore la formulazione precedente. Per uno studio di consulenza che elabora le buste paga, la differenza non è puramente teorica.

1. Due nuove situazioni speciali (art. 169.1.a)

La formulazione che entra in vigore il 1 dicembre ordina le situazioni speciali in un elenco numerato e ne aggiunge due:

  • Menopausa: «Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología.» [Quelle in cui possa trovarsi la donna in caso di patologia limitante dovuta a disturbo menopausale secondario appositamente codificato, fintanto che riceva assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Pubblico e sia impossibilitata al lavoro in conseguenza di tale patologia.]
  • Violenza di genere: «Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones.» [Quelle in cui possa trovarsi la donna in conseguenza di lesioni causate dall'uomo che sia o sia stato suo coniuge o che sia o sia stato a lei legato da una relazione affettiva analoga, anche senza convivenza, fintanto che riceva assistenza sanitaria e sia impossibilitata al lavoro in conseguenza di tali lesioni.]

Per la seconda, la legge richiede una documentazione specifica prima della chiusura della malattia, e aggiunge: «En dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación.» [In tali documenti dovrà figurare in modo espresso il nesso di causalità tra la lesione che ha dato luogo alla situazione speciale di incapacità temporanea e l'atto di violenza che determina la condanna, la protezione o l'avvio delle indagini.]

2. Nessun periodo minimo di contribuzione (art. 172)

Dal 1 dicembre: «En las situaciones especiales previstas en el artículo 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª no se exigirán periodos mínimos de cotización.» [Nelle situazioni speciali previste dall'articolo 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª non saranno richiesti periodi minimi di contribuzione.] La gravidanza dalla settimana 39 (la 2.ª) mantiene i periodi previsti dall'articolo 178.1.

3. Qual è l'importo spettante (art. 171)

Nelle situazioni 1.ª, 2.ª, 4.ª e 5.ª, «la prestación consistirá en un subsidio de cuantía equivalente a la del subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes, si bien se abonará en los términos previstos en el artículo 173.1.» [la prestazione consisterà in un'indennità di importo equivalente a quello dell'indennità di incapacità temporanea per eventi comuni, sebbene sarà corrisposta secondo i termini previsti dall'articolo 173.1.]

4. La modifica che incide di più sulla busta paga: il giorno dell'assenza (art. 173.1)

Oggi, con la formulazione ancora vigente, nei congedi speciali per mestruazione invalidante secondaria e per donazione di organi l'indennità viene erogata dall'ente gestore o collaboratore «desde el mismo día de baja» [dallo stesso giorno di inizio dell'assenza].

Dal 1 dicembre la regola è unica per tutte le situazioni speciali: «En las situaciones especiales de incapacidad temporal previstas en el artículo 169.1.a), el subsidio se abonará, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.» [Nelle situazioni speciali di incapacità temporanea previste dall'articolo 169.1.a), l'indennità sarà corrisposta, a carico dell'ente gestore o collaboratore che copre l'incapacità temporanea per eventi comuni, dal giorno successivo a quello dell'assenza dal lavoro, restando a carico del datore di lavoro l'intera retribuzione corrispondente al giorno dell'assenza.]

Confrontando le due formulazioni, in queste due situazioni il giorno di inizio dell'assenza diventa retribuzione a carico dell'azienda. È opportuno rivedere la parametrizzazione delle buste paga prima di dicembre.

5. La contribuzione prosegue (art. 144.4)

L'obbligo di contribuzione permane durante l'incapacità temporanea, ora con un rinvio generale: «incluidas las situaciones especiales contenidas en la letra a) del artículo 169.1» [comprese le situazioni speciali contenute nella lettera a) dell'articolo 169.1].

6. Una questione transitoria da monitorare

La prima disposizione transitoria stabilisce che tali modifiche «serán aplicables a los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de su entrada en vigor» [saranno applicabili ai periodi di incapacità temporanea iniziati a partire dalla sua entrata in vigore]. La norma è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma i suoi effetti su questi articoli decorrono dal 1 dicembre. Per i periodi iniziati tra le due date, è prudente documentare la data di inizio di ciascuna assenza e attenersi ai criteri che saranno pubblicati dall'ente gestore.

Lista di controllo per lo studio di consulenza

  1. Data di inizio di ciascuna assenza, registrata e corredata dal relativo certificato medico.
  2. Codifica medica della situazione speciale (individuata dal medico).
  3. Documentazione della violenza di genere prima della chiusura della malattia, con l'indicazione espressa del nesso di causalità.
  4. Busta paga: giorno di inizio dell'assenza a carico dell'azienda in tutte le situazioni speciali dal 1 dicembre.
  5. Periodo di carenza: non è richiesto nelle situazioni 1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª; è invece richiesto nella 2.ª.

Domande frequenti

Da quando si applicano i nuovi congedi speciali per menopausa e violenza di genere?

Dal 1 dicembre 2026: la quarta disposizione finale del Regio Decreto-legge 31/2026 ne fissa gli effetti a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

È richiesto un periodo minimo di contribuzione?

No nelle situazioni 1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª dell'articolo 169.1.a). Per la gravidanza dalla settimana 39 (2.ª) sono richiesti i periodi di cui all'articolo 178.1.

Chi paga il giorno di inizio dell'assenza nelle situazioni speciali?

Dal 1 dicembre 2026, l'azienda corrisponde l'intera retribuzione del giorno di inizio dell'assenza e l'ente gestore o collaboratore eroga l'indennità a partire dal giorno successivo (art. 173.1 LGSS).

Si continua a versare la contribuzione durante questi congedi?

Sì. L'articolo 144.4 mantiene l'obbligo di contribuzione durante l'incapacità temporanea, comprese le situazioni speciali di cui alla lettera a) dell'articolo 169.1.

Fonti ufficiali

NormaDisposizioneRiferimentoTesto consultato
Regio Decreto Legislativo 8/2015, Legge Generale sulla Sicurezza Socialeartt. 144, 169, 171, 172 e 173BOE-A-2015-11724Testo consolidato BOE: formulazione con effetto 1-dic-2026 e formulazione precedente, scaricato il 27-oct-2026
Regio Decreto-legge 31/2026quarta disposizione finale e prima disposizione transitoriaBOE-A-2026-21872Pubblicazione originale, scaricato il 27-oct-2026

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